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Spetta al corpo sanitario militare marittimo:

  • a)il servizio medico-chirurgico occorrente alla R. marina sia a terra che a bordo;
  • b)la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;
  • c)eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
  • d)mettere a disposizione del Commissariato per la emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'assistenza igienico-sanitaria degli emigranti si' a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;
  • e)eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed ogni altro servizio sanitario occorrente alla Regia marina.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art7 · fonte del testo