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Spetta al corpo sanitario militare marittimo:
- a)il servizio medico-chirurgico occorrente alla R. marina sia a terra che a bordo;
- b)la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;
- c)eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
- d)mettere a disposizione del Commissariato per la emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'assistenza igienico-sanitaria degli emigranti si' a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;
- e)eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed ogni altro servizio sanitario occorrente alla Regia marina.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
