Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918. Leggi il testo vigente →

Spetta al corpo di commissariato militare marittimo:

  • a)il servizio tecnico-amministrativa delle sussistenze per la R. marina e del vestiario per i militari del corpo R. equipaggi;
  • b)il servizio di fondo scorta per le RR. navi e per gli enti amministrativi a terra;
  • c)fornire i commissari sulle RR. navi e sulle squadre, e agli istituti, difese e uffici militari a terra;
  • d)ogni altro servizio da eseguirsi all'estero relativo al rifornimento e al vettovagliamento della flotta o di reparti della Regia marina costituiti a terra.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art8 · fonte del testo