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Spetta al corpo di commissariato militare marittimo:
- a)il servizio tecnico-amministrativa delle sussistenze per la R. marina e del vestiario per i militari del corpo R. equipaggi;
- b)il servizio di fondo scorta per le RR. navi e per gli enti amministrativi a terra;
- c)fornire i commissari sulle RR. navi e sulle squadre, e agli istituti, difese e uffici militari a terra;
- d)ogni altro servizio da eseguirsi all'estero relativo al rifornimento e al vettovagliamento della flotta o di reparti della Regia marina costituiti a terra.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918
