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((Spetta al corpo di Commissariato militare marittimo:
- a)dirigere il servizio tecnico amministrativo delle sussistenze per la R. marina, del vestiario per i militari del C. R. E., dei materiali di consumo e casermaggio, dotazioni per mense, nonche' dei tessuti e materie tessili di qualunque genere;
- b)il servizio del combustibile solido e liquido per la parte amministrativa del rifornimento, conservazione e distribuzione dello stesso;
- c)amministrare il fondo scorta per le RR. navi e gli enti a terra;
- d)imbarcare sulle RR. navi e sulle squadre, ed avere destinazione presso gli Istituti, depositi, difese, distaccamenti ed uffici militari dei RR. arsenali per il funzionamento dei servizi logistici amministrativi; disimpegnare l'incarico di segretari di ufficiali ammiragli a bordo e a terra e di capi dei servizi di segreteria presso enti militari a terra; coadiuvare ufficiali di vascello nelle ispezioni generali;
- e)eseguire le ispezioni tecnico-amministrative dei servizi direttamente gestiti, procedere alla regolamentazione dei servizi stessi, concorrendo a quella dei servizi amministrativi ai quali sono destinati ufficiali del corpo;
- f)far parte del Consiglio superiore di marina;
- g)ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo relativo al rifornimento e vettovagliamento della flotta e di reparti della R. marina costituiti a terra e che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche, commerciali del Corpo di commissariato)).
Testo in vigore dal 1 marzo 1918 al 16 dicembre 2009
