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Il corpo R. equipaggi e' destinato:

  • a)ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;
  • b)a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialita' del corpo, nei RR. arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della R. marina.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 26 agosto 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art9 · fonte del testo