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Il corpo R. equipaggi e' destinato:
- a)ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;
- b)a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialita' del corpo, nei RR. arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della R. marina.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 26 agosto 1918
