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[1]((Il corpo R. equipaggi e' destinato:
- a)gli ufficiali delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, a coadiuvare nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo gli altri corpi militari della R. marina, coprendo gl'incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati nell'annessa tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo R. equipaggi, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina;
- b)i sottufficiali, graduati e comuni delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri;
[2]1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e costudirle negli arsenali;
[3]2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie categorie e specialita' del corpo, nei RR. arsenali e cantieri militari marittimi, e negli altri stabilimenti, uffici ed Istituti della R. marina)).
Testo in vigore dal 26 agosto 1918 al 16 dicembre 2009
