Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di una Amministrazione autonoma, le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all'industria privata che, per effetto di leggi precedenti, esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonche' la navigazione attraverso lo stretto di Messina.

[2]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:

  • a)a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, concesse alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola citta', concessa al comune di Cerignola;
  • b)a continuare l'esercizio delle linee concesse alla Societa' delle ferrovie secondarie romane;
  • c)ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada, Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i RR. decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566;
  • d)a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Societa' concessionaria della ferrovia Iseo-Edolo.

[3]I relativi accordi e contratti, quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge, saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, con decreto Reale, che sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art1 · fonte del testo