Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Salvo quanto e' stabilito nell'art. 57, il ministro dei lavori pubblici puo', o d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimita' di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.
tolto: Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici puo', inoltre, so-sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorieta' alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale.
tolto: Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glie lo impedisca, e in ogni caso prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'Amministrazione. Il decreto del ministro dovra' essere, senza ritardo, comunicato all'Amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art13 · fonte del testo