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[1]Salvo quanto e' stabilito nell'art. 57, il ministro dei lavori pubblici puo', o d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimita' di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.

[2]Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici puo', inoltre, so-sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorieta' alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale.

[3]Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glie lo impedisca, e in ogni caso prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'Amministrazione. Il decreto del ministro dovra' essere, senza ritardo, comunicato all'Amministrazione.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art13 · fonte del testo