Art. 15
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[1]Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
[2]Con la legge di assestamento del bilancio si approvano le variazioni, che si rendano necessarie al preventivo.
[3]Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterra', ogni triennio, anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 26 ottobre 1913
