Art. 15
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[1]Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 SETTEMBRE 1913, N. 1148)).
[3]Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterra', ogni triennio, anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1913 al 16 dicembre 2009
