Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 19
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[1]Le spese si dividono in ordinarie di esercizio, complementari, accessorie e straordinarie.
[2]Si iscrivono nella parte ordinaria del bilancio le spese ordinarie, complementari e accessorie.
[3]Si iscrivono nella parte straordinaria le spese straordinarie.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
