Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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11 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1985 al 16 dicembre 2009. 440 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario.
tolto: Sono spese complementari di esercizio quelle:
tolto: a) per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;
tolto: b) per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;
tolto: c) per il rinnovamento del materiale di esercizio;
tolto: d) per le migliorie di carattere patrimoniale.
tolto: Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.
tolto: Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.
tolto: La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) e' mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi.
tolto: Le spese accessorie comprendono:
tolto: e) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
tolto: f) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
tolto: g) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
tolto: h) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
tolto: i) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
tolto: l) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
tolto: m) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
tolto: n) il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art20 · fonte del testo