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[1]Nei casi dalla legge permessi, qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato, deve essere notificato al direttore generale che ne da' corrispondente notizia anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

[2]Puo' per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, cassiere o agente incaricato del pagamento, il quale ne informera' immediatamente il direttore generale.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art30 · fonte del testo