Art. 30
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[1]Nei casi dalla legge permessi, qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato, deve essere notificato al direttore generale che ne da' corrispondente notizia anche all'ufficiale incaricato del pagamento.
[2]Puo' per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, cassiere o agente incaricato del pagamento, il quale ne informera' immediatamente il direttore generale.
[3]((Tuttavia i vincoli d'ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e dal presente articolo, debbono essere notificati al direttore generale, al quale altresi', in materia di cessioni, spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 11 della legge medesima.
[4]La detta legge, inoltre, e' applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le seguenti norme e modificazioni:
- a)gli agenti avventizi e quelli in prova, di cui agli articoli 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1906, n. 417, e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli articoli 9 e 10 della legge, ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall'art. 12, ultimo comma;
- b)anche gli atti di cessione, fatti in conformita' dell'art. 12, ultimo comma, debbono essere stesi per iscritto e comunicati, mediante piego raccomandato, al direttore generale delle ferrovie dello Stato; essi hanno effetto presso l'Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;
- c)la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l'Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante. La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera e' computata sul prodotto della paga stessa, piu' l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per 360;
- d)con i contributi del personale stabile ferroviario sara' costituito, come agli articoli 8, 9 e 11, un fondo separato di garanzia, del quale la Cassa depositi e prestiti terra' il conto corrente e la gestione, separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge.
[5]Le cessioni degli agenti ferroviari, che alla data di pubblicazione della presente legge saranno state gia' effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro, saranno riconosciute ed osservate dall'Amministrazione ferroviaria.
[6]Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908, n. 574, finche' al coordinamento ed all'applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sara' provveduto con altro apposito regolamento.
[7]Le ritenute di cui agli articoli 9 e 10 non ancora applicate, o applicate in misura diversa da quella che sara' definitivamente stabilita dall'apposito regolamento, saranno effettuate o rettificate dopo la sua pubblicazione, ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908.
[8]Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute gia' effettuate, ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni, sara' provveduto, subito dopo la pubblicazione della presente legge, mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro, delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
