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[1]Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento, sono, di regola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.

[2]La direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, puo' procedere per licitazione o trattativa privata, quando cio' sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, fermo il disposto dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

[3]Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.

[4]Quando occorra provvedere di urgenza all'acquisto di materiale fisso, mobile e metallico d'armamento, puo' essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

[5]L'acquisto di materiali e meccanismi garantiti da attestati di privativa o prodotti da ditte specialiste, e' fatto dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

[6]Nella relazione annuale disposta all'art. 9, il direttore generale dara' un rendiconto analitico delle provviste suindicate.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art33 · fonte del testo