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[1]Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento, sono, di regola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.

[2]La direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, puo' procedere per licitazione o trattativa privata, quando cio' sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, fermo il disposto dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

[3]Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.

[4]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 372)).

[5]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 372)).

[6]Nella relazione annuale disposta all'art. 9, il direttore generale dara' un rendiconto analitico delle provviste suindicate.

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. 63 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Quando occorra provvedere di urgenza all'acquisto di materiale fisso, mobile e metallico d'armamento, puo' essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estereaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 372.

tolto: L'acquisto di materiali e meccanismi garantiti da attestati di privativa o prodotti da ditte specialiste, e' fatto dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazioneaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 372.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art33 · fonte del testo