Art. 33
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[1]Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento, sono, di regola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.
[2]La direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, puo' procedere per licitazione o trattativa privata, quando cio' sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, fermo il disposto dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
[3]Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.
[4]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 372)).
[5]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 372)).
[6]Nella relazione annuale disposta all'art. 9, il direttore generale dara' un rendiconto analitico delle provviste suindicate.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
