Art. 44
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza, di cui agli articoli precedenti, e per l'uso delle stazioni comuni, sono concordate dall'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre amministrazioni interessate.
tolto: Se l'accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte piu' diligente, od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all'altra amministrazione, le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d'accordo fra le amministrazioni, o, in difetto, uno dal Consiglio di amministrazione, uno dall'altra impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della corte d'appello di Roma.
tolto: Nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro, il presidente della corte d'appello, sopra domanda della parte piu' diligente o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti.
tolto: Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art44 · fonte del testo