Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1936 al 16 dicembre 2009. 271 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

tolto: Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

tolto: Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potra' essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

tolto: Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantita' di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione. Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parita' di condizioni.

tolto: Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intendera' accordata quando, entro 8 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso dall'Amministrazione.

tolto: Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

tolto: Il decreto Reale, di cui nel primo comma del presente articolo, stabilira', per questi trasporti, la limitazione della imposta erariale, di cui alla prima parte dell'art. 4 della legge anzidetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art39 · fonte del testo