Art. 39
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1936 al 16 dicembre 2009. 271 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.
tolto: Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.
tolto: Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potra' essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.
tolto: Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantita' di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione. Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parita' di condizioni.
tolto: Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intendera' accordata quando, entro 8 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso dall'Amministrazione.
tolto: Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
tolto: Il decreto Reale, di cui nel primo comma del presente articolo, stabilira', per questi trasporti, la limitazione della imposta erariale, di cui alla prima parte dell'art. 4 della legge anzidetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art39 · fonte del testo