Art. 39
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[1]Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.
[2]Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.
[3]Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potra' essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.
[4]Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantita' di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione. Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parita' di condizioni.
[5]Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intendera' accordata quando, entro 8 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso dall'Amministrazione.
[6]Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641
33Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che"Le disposizioni degli art. 6 (punti 7 e 14), 10 (punto i), e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dei decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1888 e 3 settembre 1916, n. 1164, in tema di tariffe e di condizioni di trasporto delle persone e delle cose e di concessioni speciali per trasporti temporanei di cose, sono sostituite dalle seguenti: 1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge. 2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto. 3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico ne' diminuzione d'introito; b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto; c) l'adozione di prezzi di concorrenza per trasporti di persone e di cose, per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo a seguire, per periodi di maggior durata, la procedura di cui al precedente punto 3; d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire l'incolumita' delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero piu' giustificate, sentita ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni; e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo; f) le riduzioni dipendenti da concessioni speciali della durata non superiore ad un anno, per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantita' di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori; o previ accordi col Ministero delle finanze, le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per la durata superiore ad un anno o da rinnovazione, per qualsiasi durata; g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.
Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641, come modificato dal Regio D.L. 9 dicembre 1935, n. 2109, convertito senza modificazioni dalla L. 28 maggio 1936, n. 1142, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " 1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge. 2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto. 3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico ne' diminuzione d'introito; b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto; d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire l'incolumita' delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero piu' giustificate, sentita ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni; e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo; g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1936 al 16 dicembre 2009
