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[1]Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

[2]Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

[3]Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potra' essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

[4]Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantita' di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione. Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parita' di condizioni.

[5]Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, di accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intendera' accordata quando, entro otto giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso dall'amministrazione.

[6]Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

[7]Il decreto Reale di cui nel primo comma del presente articolo, stabilira', per questi trasporti, la limitazione della imposta erariale, di cui alla prima parte dell'art. 4 della legge anzidetta.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art39 · fonte del testo