Art. 41
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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' istradare le merci anche per via diversa dalla piu' breve quando, essendo in possesso delle spedizioni, sia in grado di farle giungere, sulle linee sue o da essa esercitate, a destinazione o al vettore successivo, applicando pero' in ogni caso la tassazione corrispondente alla via piu' breve quando pero' questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato, e fermi restando i termini di resa, esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee piu' brevi al prodotto per i tratti non percorsi.
[2]Le riduzioni di tariffe derivanti dall'applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata, purche' i concessionari vi abbiano aderito, e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato. Nelle nuove concessioni di ferrovie all'industria privata, si intendera' imposto al concessionario l'obbligo del cumulo delle distanze.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
