Art. 42
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' obbligatoria, per le ferrovie allacciate tra di loro, la istituzione dei servizi cumulativi.
tolto: Possono essere escluse da quest'obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie.
tolto: Qualora non esista l'allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto, o, per altre circostanze, si riconosca non conveniente, previo parere del Consiglio generale del traffico, l'istituzione del servizio cumulativo, dovra' essere dall'esercente istituito un servizio di corrispondenza.
tolto: L'obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza, secondo i casi, sara' iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri, o di navigazioni in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art42 · fonte del testo