Art. 43
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando per superare forti dislivelli, convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose, diversi dal sistema ad aderenza, i relativi tratti di linea, agli effetti della tassazione dei trasporti dei viaggiatori e merci, si computano su uno sviluppo che viene fissato, caso per caso, su proposta del direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del ministro dei lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art43 · fonte del testo