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[1]E' obbligatoria, per le ferrovie allacciate tra di loro, la istituzione dei servizi cumulativi.

[2]Possono essere escluse da quest'obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie.

[3]Qualora non esista l'allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto, o, per altre circostanze, si riconosca non conveniente, previo parere del Consiglio generale del traffico, l'istituzione del servizio cumulativo, dovra' essere dall'esercente istituito un servizio di corrispondenza.

[4]L'obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza, secondo i casi, sara' iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri, o di navigazioni in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art42 · fonte del testo