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[1]Il direttore generale, per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, puo', per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici, in sostituzione dei treni viaggiatori ordinari.

[2]Per l'aggiunta di nuovi treni leggeri o con carrozze automotrici si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art48 · fonte del testo