Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Il Consiglio d'amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, puo', per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggieri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
