Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 194 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905, continuera' ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.

tolto: La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1° luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi, quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari, sara' applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera D, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

tolto: Per gli agenti pero' pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'art. 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

tolto: Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art58 · fonte del testo