Art. 58
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 194 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905, continuera' ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.
tolto: La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1° luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi, quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari, sara' applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera D, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.
tolto: Per gli agenti pero' pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'art. 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.
tolto: Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art58 · fonte del testo