Art. 57
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale e' ammesso, da parte degli interessati, il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).
tolto: In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso e' ammesso nei casi di retrocessione di grado, revocazione e destituzione.
tolto: Il ricorso e' proponibile entro sessanta giorni dalla pubblica- dell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art57 · fonte del testo