Art. 58
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[1]La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905, continuera' ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.
[2]La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1° luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi, quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari, sara' applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera D, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.
[3]Per gli agenti pero' pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'art. 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.
[4]Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
