Art. 59
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[1]Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sara' stabilita col decreto di cui nell'art. 85 della presente legge, l'amministrazione avra' facolta' di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di eta' o 25 di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, essa non creda di potersi utilmente giovare.
[2]Rimane pero' ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio, la necessita' dell'approvazione del ministro a termini dell'art. 54.
[3]Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovra' darne avviso all'interessato, il quale avra' diritto di presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 aprile 1911, n. 310
5La L. 13 aprile 1911, n. 310, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono rimesse in vigore a tutto il 1915 le disposizioni degli articoli 59 e 60 della leggo 7 luglio 1907, n. 429, ed estese al personale di ogni grado e provenienza, nonche' a quello che, avente i limiti di eta' e di servizio prescritti dal citato art. 59, risultasse eccedente per effetto del riordinamento dell'amministrazione.Le suddette disposizioni degli articoli 59 e 60 della citata legge saranno applicabili anche dopo il 1915 agli agenti, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e non si trovino ancora nelle condizioni volute per il collocamento a riposo".
Testo in vigore dal 2 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
