Art. 60
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1911 al 16 dicembre 2009. 367 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Agli agenti di cui all'articolo precedente sara' liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno pero' non potra' mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, ne' oltrepassare la misura della pensione che gli competera' quando avra' diritto al collocamento a riposo.
tolto: Agli agenti, i quali, a termine dell'art. 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennita' in caso di collocamento a riposo, sara' liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.
tolto: La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie, i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione.
tolto: Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di eta' volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di eta', se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di eta' si fara' luogo al collocamento a riposo di ufficio.
tolto: Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali, di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, sara', all'atto del collocamento a riposo, liquidata una indennita' con le stesse norme stabilite dall'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.
tolto: I versamenti alle Casse pensioni o al tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno, finche', raggiunti i limiti di eta' minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, pei funzionari provenienti dalle Societa', in base alle norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.
tolto: Nel bilancio di ogni esercizio sara' stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art60 · fonte del testo