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[1]Il Consiglio generale del traffico si riunira', normalmente, una volta ogni trimestre e sara' convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potra' anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

[2]Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti, la prevalenza sara' data dal voto del presidente.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art65 · fonte del testo