Art. 65
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[1]((Il Consiglio generale del traffico si riunira' normalmente due volte all'anno, e sara' convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potra' anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti)).
[2]Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti, la prevalenza sara' data dal voto del presidente.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
