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[1]Alle espropriazioni occorrenti cosi' per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.

[2]Nei luoghi pero' dove vigessero disposizioni legislative speciali piu' favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

[3]Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 6 settembre 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art77 · fonte del testo