Art. 77
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[1]Alle espropriazioni occorrenti cosi' per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
[2]Nei luoghi pero' dove vigessero disposizioni legislative speciali piu' favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.
[3]Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 6 settembre 1911
