Art. 77
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[1]Alle espropriazioni occorrenti cosi' per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
[2]Nei luoghi pero' dove vigessero disposizioni legislative speciali piu' favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.
[3]Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1911, n. 848
6La L. 21 luglio 1911, n. 848, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono estese anche alle ferrovie che verranno concesse all'industria privata senza sovvenzione dello Stato".
Testo in vigore dal 6 settembre 1911 al 30 giugno 2002
