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[1]All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico e' estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

[2]Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

[3]I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti, liquidati e collaudati dall'Amministrazione suddetta, applicando, pero', le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Stato.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art78 · fonte del testo