Art. 78
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[1]All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico e' estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.
[2]Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
[3]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, n. 444)).
Testo in vigore dal 16 agosto 1908 al 4 agosto 1912
