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[1]All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico e' estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

[2]Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

[3]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, n. 444)).

Testo in vigore dal 16 agosto 1908 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 agosto 1908. 28 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti, liquidati e collaudati dall'Amministrazione suddetta, applicando, pero', le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Statoaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, n. 444.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art78 · fonte del testo