Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il direttore generale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, propone al ministro dei lavori pubblici:
tolto: a) il progetto di bilancio di previsione dell'azienda, le successive variazioni ed il conto consuntivo;
tolto: b) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 24;
tolto: c) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe;
tolto: d) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilita' a sensi dell'art. 76.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art8 · fonte del testo