Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 8
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Il direttore generale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, propone al ministro dei lavori pubblici:
- a)il progetto di bilancio di previsione dell'azienda, le successive variazioni ed il conto consuntivo;
- b)la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 24;
- c)i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe;
- d)i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilita' a sensi dell'art. 76.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
