Art. 88
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[1]Con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sara' provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIANTURCO. CARCANO. COCCO-ORTU. V. E. ORLANDO. LACAVA.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
