Art. 80
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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6 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009. 356 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell'Amministrazione e' affidata di regola agli uffici stessi.
tolto: Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potra' essere affidato a delegati inscritti in albo speciale, che verra' redatto per ciascuna sede di tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potra' essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.
tolto: Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio d'amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.
tolto: Detta Commissione e' composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario, che risiedono nella citta' sede del compartimento, o che su di essa hanno giurisdizione.
tolto: Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferrovieri o delegati erariali che si riputeranno piu' idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sara' determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sara' data pubblica notizia.
tolto: Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze con come fatte dall'ufficio delegante.
tolto: Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.
tolto: Nelle liti di eccezionale gravita', e quando vi sia un rilevante interesse per l'Erario dello Stato, la difesa dell'Amministrazione potra', con disposizione del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, essere affidata anche alla Avvocatura erariale e ad avvocati del libero foro.
tolto: I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonche' ad essere inscritti nell'albo dei delegati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art80 · fonte del testo