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[1]La Societa' si rende pere garante verso lo Stato di ogni danno o molestia da parte di terzi relativamente alla costruzione della linea, ai lavori e alle provviste di ogni genere eseguiti per la manutenzione della linea, nonche' per l'esercizio della medesima, sino al giorno della effettiva consegna della ferrovia allo Stato.

[2]Eguale garenzia la Societa' assume verso lo Stato per ogni azione di danno che eventualmente potesse essere iniziata per qualsiasi causa dipendente dalla concessione della ferrovia sia da parte della Societa' veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con Sede in Padova, sia da altri.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art6 · fonte del testo