Art. 6 (Allegato n. 5)
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Il concessionario e la subconcessionaria si rendono pure garanti verso lo Stato di ogni danno o molestia da parte di terzi relativamente alla costruzione della linea, ai lavori ed alle provviste di ogni genere da essi eseguiti per la manutenzione della linea, nonche' per l'esercizio della medesima sino al giorno della effettiva consegna della ferrovia allo Stato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
