Art. 7 (Allegato n. 5)
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[1]Il pagamento della somma di cui all'art. 2 della presente convenzione avra' luogo a favore del Consorzio concessionario e per esso della subconcessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie per nove decimi entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea di cui all'art. 3 della presente convenzione per un ventesimo dopo ottemperato a quanto e' prescritto negli articoli 4 e 5 della presente convenzione e per l'ultimo ventesimo nei modi e termini di cui all'art. 9 della convenzione stessa.
[2]Dalla data del sopracitato verbale e sino alla data di ammissione a pagamento del relativo mandato spettera' soltanto l'interesse del 5 per cento lordo sulla somma costituita dai nove decimi suindicati.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
