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[1]Il costo di costruzione della linea resta previsto nella somma di cui agli articoli 8 e 1 rispettivamente degli atti di concessione 1° ottobre 1906 e 10 febbraio 1911, salvo liquidazione ed accertamento da farsi a suo tempo a linea ultimata da parte di funzionari tecnici governativi. Tale somma sara' diminuita del concorso degli enti locali, che resta stabilito in L. 173.501,27 e sara' poi aumentata del premio del 5 per cento.

[2]La somma, che risultera' liquidata e depurata nei modi indicati dal precedente comma, sara' corrisposta a titolo di indennita' di riscatto al concessionario e per esso alla Societa' italiana di ferrovie e tramvie subconcessionaria.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-6-art2 · fonte del testo