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[1]Il concessionario e la subconcessionaria si obbligano di consegnare allo Stato la linea in condizione di regolare manutenzione nel termine di cui al comma 3° dell'art. 7 della legge 1912,n....

[2]Resta in particolar modo convenuto che il concessionario e la subconcessionaria dovranno rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovra' sostenere per l'esecuzione dei lavori che potranno essere richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo della linea e che allo svincolo della cauzione, prestata per la buona costruzione della linea avuta in concessione, non si provvedera' se non dopo eseguito il collaudo finale ed ottemperato dalla Societa' a quanto e' sopra indicato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-6-art3 · fonte del testo