Art. 4 (Allegato n. 6)
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[1]La subconcssionaria della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino e' tenuta a consegnare, entro un mese dalla data del relativo verbale di consegna della linea, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i documenti, che in relazione agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, concernono le planimetrie ed i profili della linea le planimetrie delle stazioni ed i disegni di costruzione delle opere d'arte, un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze nonche' quelli comprovanti la proprieta' e la liberta' dei terreni occorsi per le costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna; ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovra' risultare che la proprieta' ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale; dovra' inoltre l'identificazione della proprieta' ferroviaria essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura spese e sotto l'esclusiva responsabilita' della Societa' subconcessionaria. Restera' poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.
[2]Non sara' svincolata a cauzione, tuttora disponibile, prestata a garanzia della buona costruzione della linea se non dopo che risultera' adempiuto a tatto quanto e' stabilito nel presente articolo, nonche' al disposto dell'art.258 della legge sui lavori pubblici.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
