Art. 7 (Allegato n. 6)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A termini dell'art. 1639 del Codice civile, la subconcessionaria della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino e' tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data del verbale di consegna della ferrovia si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.
[2]La subconcessionaria e' altresi' obbligata a tenere indenne e sollevato lo Stato da ogni e qualsiasi vertenza, in corso o che potra' sorgere, circa la libera proprieta' dei terreni occupati dalla ferrovia e sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione e la manutenzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al giorno dell'effettiva consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[3]A garenzia di tali obblighi resta stabilito che la rata di saldo pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto sara' depositata alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data della registrazione alla Corte dei conti, del decreto Ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sara' svincolata se non dopo che la subconcessionaria abbia giustificato di aver adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui sopra.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
