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[1]Gli agenti delle ferrovie riscattate Mestre-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino, i quali il 1° luglio 1912 non hanno superato il trentacinquesimo anno di eta', saranno iscritti al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato a norma delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto n. 229 del 22 aprile 1909, e avranno facolta' di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo medesimo, il tempo impiegato in servizio della Societa'.

[2]Gli agenti aventi piu' di 35 anni di eta' saranno o continueranno ad essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia e non sara' loro applicabile il disposto del terz'ultimo comma dell'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

[3]Per gli agenti della linea Alessandria-Ovada, che partecipano alla Cassa di previdenza istituita dalla Societa', questa versera' la somma costituente la loro partita individuale, liquidata fino al 30 giugno 1912.

[4]Tale somma servira' per il riscatto del tempo impiegato in servizio della Societa' e la eventuale rimanenza andra' in conto tassa d'entratura per gli agenti che saranno inscritti al fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, oppure sara' versata alla Cassa nazionale di previdenza per gli agenti che saranno inscritti alla Cassa medesima.

[5]Per l'esonero, a motivi d'eta', del personale inscritto alla Cassa nazionale valgono i limiti di eta' stabiliti per l'esonero del personale inscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art10 · fonte del testo