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[1]E'autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in consegna, a richiesta del comune di Dronero concessionario, la ferrovia Busca-Dronero, dopo che tale linea sia stata riconosciuta esercitabile, e ad esercitarla con materiale rotabile e di esercizio proprio e con le tariffe e le norme tutte in vigore sulla rete di Stato, facendo propri tutti i relativi prodotti, senza alcuna restrizione, esclusa anche l'applicabilita', nei suoi riguardi, dell'art. 12 dell'atto di concessione approvato con R. decreto 9 dicembre 1909, n. 846.
[2]Verranno in tempo utile presi accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il comune di Dronero e la ditta, subconcessionaria per la sola costruzione della ferrovia; per procedere in contraddittorio alla regolare consegna della linea e sue dipendenze, avvertendo che tale consegna non potra' ritenersi completa se non dopo il collaudo definitivo da parte del Ministero dei lavori pubblici a senso ed a termini dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici e dell'art. 7 della convenzione 7 dicembre 1909, approvata con R. decreto 9 dicembre 1909, n. 846.
[3]Il concessionario della ferrovia e la subconcessionaria della costruzione debbono rilevare e tenere indenne lo Stato di ogni danno o molestia che in qualsiasi modo potesse attribuirsi alla costruzione della linea stessa e restano fermi gli obblighi della subconcessionaria per gli eventuali difetti e vizi di costruzione che venissero riconosciuti in sede di collaudo finale od, in seguito, a norma dell'art. 1639 del Codice civile.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
